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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI Direttore Prof. Rocco Giuliani
CHIUNQUE DESIDERI PROPORRE MODIFICHE AL PRESENTE TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLA SCUOLA E' PREGATO DI INVIARE PROPOSTA SCRITTA DI MODIFICA
REGOLAMENTAZIONE PARTENZE SPECIALIZZANDI Nella pianificazione delle attività e dei programmi didattici e nell’attenzione rivolta alle esigenze formative dei singoli medici in formazione, la scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Bari prevede e incentiva periodi di frequenza degli specializzandi presso strutture universitarie e non, nazionali ed europee, che si distinguano per la loro attività di ricerca e assistenza clinica al fine di consentire la collaborazione tra i medici in formazione, migliorare le proprie conoscenze e la qualità del proprio lavoro, promuovere il confronto di esperienze in ambito clinico e scientifico incentivando le attività culturali inerenti la disciplina e le attitudini alla ricerca del singolo medico specializzando.
Art. 1 - Ambito di applicazione Il periodo di formazione in altre strutture, sia universitarie che non, deve svolgesi nel secondo semestre del terzo anno didattico e/o nel primo semestre del quarto anno didattico. Tutti gli specializzandi possono presentare domanda entro i termini stabiliti. (vedi art. 2)
Art. 2 – Termini e modalità per la presentazione della domanda Gli specializzandi interessati a frequentare una struttura esterna all’Università di Bari e alla rete formativa connessa devono presentare domanda al Direttore della Scuola nei periodi cosi stabiliti: nei giorni dal 10 al 15 dei seguenti mesi: settembre, ottobre, marzo, aprile, maggio di ogni anno. Nella domanda è necessario indicare la struttura che si vuole frequentare, la durata del soggiorno e il periodo di frequenza proposto, nonchè gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere e un breve progetto del percorso formativo da seguire. Il Consiglio della Scuola valuterà sia gli obiettivi che il percorso formativo, individuando la durata del soggiorno necessaria al loro perseguimento. Lo specializzando dovra' comunque concludere il suo periodo formativo fuori sede almeno sei mesi prima della data di specializzazione. In tale periodo di durata non inferiore a sei mesidi (dal rientro in sede alla specializzazione), lo specializzando dovra' relazionare ai docenti e ai colleghi sulle attività didattiche e di ricerca svolte durante il soggiorno fuori sede. Nello stesso periodo dovrà predisporre la propria tesi di specializzazione. Tutti gli iscritti al terzo e quarto anno di corso che hanno presentato domanda possono essere autorizzati a partire.
Art. 3 – Permanenza La permanenza è diversificata in base alla complessità degli obiettivi da perseguire e puo' variare da tre a dodici mesi, in base al progetto formativo presentato. Il numero degli specializzandi iscritti allo stesso anno di corso che possono partire nello stesso periodo è di norma pari a 4.
Art. 4 – Obblighi dello specializzando Lo specializzando che si reca presso una struttura esterna all’Università di Bari e alla rete formativa della Scuola dovrà partecipare alla totalità delle attività formative previste e che gli verranno proposte dai responsabili della struttura accettante, con il massimo impegno e serietà. Al ritorno dovrà relazionare in merito alla propria esperienza al fine di condividere coi propri colleghi gli elementi scientifici e culturali che l’hanno caratterizzata.
Art. 5 – Documentazione necessaria per l'espletamento del soggiorno Fuori Sede Lo specializzando dovà allegare alla domanda di autorizzazione al soggiorno Fuori Sede, indirizzata al Direttore della Scuola, di cui all'art. 2 • obiettivi e programma delle attività da svolgersi nel periodo di soggiorno fuori sede (programma didattico); • corrispondenza tra un docente della scuola e la struttura ospitante contenente autorizzazione di massima di quest'ultima alla frequenza e allo svolgimento del programma di cui al punto precedente. • dichiarazione sottoscritta di adeguamento, anche a titolo personale, della posizione assicurativa, per lo svolgimento delle attività perviste dal programma didattico nella sede ospitante. Prima della partenza lo specializzando dovrà comunque essere in possesso di: • autorizzazione ad espletare il soggiorno fuori sede, rilasciato dal Presidente del Consiglio della Scuola, indirizzata anche al responsabile della struttura accettante; • autorizzazione definitiva alla frequenza nel periodo concordato e allo svolgimento del programma didattico, rilasciata dalla struttura accettante; • copertura assicurativa completa (ossia con eventuale integrazione a cura dello specializzando, se necessaria) idonea allo svolgimento del programma didattico e accettata dalla direzione della sede ospitante. Lo specializzando avrà premura di comunicare alla propria scuola il nome del tutor a cui è stato affidato per il periodo di permanenza in quella struttura.
Art. 6 - Rapporti tra specializzando e Scuola di Specializzazione durante la permanenza fuori sede Lo specializzando fuori sede dovrà far pervenire al Direttore della Scuola: • Attestazione mensile, a firma del Responsabile della struttura ospitante, circa la corretta frequenza da parte dello specializzando, con l'indicazione delle attività cliniche e/o di ricerca svolte o frequentate. Inoltre: • Mensilmente, una relazione sintetica sulle attività formative svolte fuori sede e un parere motivato circa l’adeguatezza della struttura ospitante rispetto al percorso formativo concordato • Di norma ogni tre mesi e comunque a fine periodo, una relazione dettagliata circa il percorso formativo realizzato. Queste relazioni dettagliate dovranno essere illustrate ai colleghi del terzo e quarto anno di specializzazione in un seminario appositamente organizzato e inserito tra le attività didattiche della scuola, svolte in sede. Le relazioni e i seminari saranno oggetto di valutazione ai fini del voto dell’esame di profitto dello specializzando per l’anno di corso durante il quale termina il soggiorno fuori sede.
Norme transitorie
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